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“Trasformare il rispetto delle norme
in una opportunità di crescita”


La direttiva 2010/31/UE, recente revisione della direttiva EPBD 2002/91/CE, prevede che gli Stati membri della UE si adoperino affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano “a energia quasi zero” a partire dal 31 dicembre 2020.

Saranno edifici ad altissima prestazione energetica, nei quali il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo verrà coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze.

Gli Stati membri dovranno istituire un
sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di prestazione energetica comprenderà la prestazione energetica di un edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica. Il certificato, di validità massima 10 anni, potrà contenere informazioni supplementari e raccomandazioni per il miglioramento efficace ed ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica.

Il certificato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato:

  • per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati;


  • per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 mq (ridotta a 250 mq dopo 5 anni dall’entrata in vigore della direttiva) è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico.


Questo obiettivo nel nostro Paese appare oggi
difficilmente raggiungibile non tanto per eventuali difficoltà tecniche, quanto per il gap culturale di gran parte di coloro che operano in ambito edile.

Mentre la maggior parte degli operatori nel contesto delle costruzioni appare in ritardo, la committenza è sempre più informata e vuole risposte concrete che vadano oltre l'attestato di certificazione energetica, comprendendo che questo viene spesso redatto solo sulla base di calcoli teorici e senza verifiche di cantiere e finali, anche strumentali, che accertino la rispondenza di quanto progettato a quanto costruito.
Una sfida ancor più ardua è rappresentata dagli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Ecco allora la necessità di:

“Trasformare il rispetto delle norme in una opportunità di crescita”

La certificazione energetica,serve a conoscere le caratteristiche del "sistema edificio-impianto", ovvero quanta energia serve per riscaldarlo e raffrescarlo, produrre acqua calda, illuminarlo. In sostanza, attraverso una serie di calcoli effettuati da tecnici specializzati e accreditati, si può scoprire prima dell'acquisto quanto costerà la gestione di un immobile.

Al sistema delle certificazioni si associa un meccanismo di etichettatura che riporta la classe di prestazione energetica su una scala che va da A (massima prestazione) a G (minima prestazione) resa evidente da un documento rilasciato dal tecnico certificatore - l’attestato di certificazione energetica - e di solito da una targa sull’edificio. L’attestato, oltre a riportare i dati sull’efficienza di edificio e impianti, deve anche contenere suggerimenti in merito a possibili interventi migliorativi accompagnati da un'analisi di convenienza costi/benefici.

La chiave della diffusione delle certificazioni è di natura economica oltre che ambientale, in quanto un edificio di classe A o B vale di più sul mercato rispetto ad edifici di fasce più basse.


In Italia le prime disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici sono state emanate con la Legge 9 Gennaio 1991, n. 10, volta a favorire l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi di energia nei processi produttivi.

Nel 2005 è stato avviato il recepimento della 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, che ha introdotto nell’Unione europea la certificazione energetica degli edifici, quale strumento per sensibilizzare i cittadini sugli aspetti energetici degli immobili in fase di compravendita.

Il primo provvedimento di recepimento della Direttiva 2002/91/CE è stato il DLgs 18 Agosto 2005, n.192, che ha fissato le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e ha stabilito i criteri generali per la certificazione energetica, prevedendo l'obbligo per gli edifici di nuova costruzione di dotarsi di un attestato di certificazione energetica (ACE).

L’attestato ha una validità massima di 10 anni dal rilascio, deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi le prestazioni energetiche dell’edificio e deve riportare i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e suggerimenti per il miglioramento della prestazione energetica.

L’obbligo della certificazione energetica viene poi gradualmente esteso a tutti gli edifici preesistenti all'entrata in vigore del DLgs 192/2005, qualora immessi sul mercato immobiliare in vendita o locazione, dal DLgs 29 Dicembre 2006,n. 311.

L’obbligo di allegare l’attestato energetico all’atto di compravendita o di locazione, è stato invece abolito dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 133 (art. 35) che ha cancellato le sanzioni introdotte dai commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005 che prevedevano l'annullamento dell'atto in caso l'attestato non venisse allegato.
L'obbligo di redigerlo è invece rimasto.

Dal 1 gennaio 2012 in tutti gli annunci di vendita di edifici o singole unità immobiliari è obbligatorio inserire l'indice di prestazione energetica (EP) presente nell'Attesto di Certificazione Energetica dell'immobile (ACE). Tale obbligo è stabilito dal DLgs 3 Marzo 2011, n. 28 che recepisce la Direttiva 2009/28/CE.

Lo stesso decreto prevede l'obbligo di inserimento della classe energetica anche negli annunci commerciali di immobili in affitto. Per le locazioni l'obbligo è previsto solo per i casi in cui l'immobile sia già dotato dell'ACE.

Se fino ad oggi gli acquirenti erano abituati a valutare il
prezzo in funzione di parametri come la superficie,
la posizione, le finiture da questa data entrerà in gioco
anche il consumo energetico dell’immobile.


Alla luce di quanto detto, si comprende la necessità di coinvolgere la figura del certificatore energetico fin dalle prime fasi di progettazione: suo sarà poi il compito di verificare che le scelte progettuali vengano concretizzate nel modo corretto, controllando per esempio che tutti i materiali e gli elementi edilizi vengano posati a regola d’arte; suo sarà il compito di verificare, una volta ultimati i lavori, l’effettiva corrispondenza tra quanto progettato e quanto realizzato avvalendosi di prove strumentali; la redazione del certificato energetico sarà solo l’atto conclusivo del suo operato.

Le prove strumentali diventano una fonte di informazioni irrinunciabile anche nel caso di diagnosi energetica di edifici esistenti di cui non si hanno a disposizione informazioni costruttive precise o sufficienti.


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